Controversie previdenziali e assenza alla visita medica: conseguenze
Cosa accade se non ci si presenta dal medico legale alla data stabilita

I. Premessa
In tanti casi la persona affetta da invalidità, dopo aver presentato all'Inps domanda per fruire di pensione, riceve comunicazione del rigetto dell'istanza ed è costretta ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione.
Spesso le ragioni del rifiuto si riconducono alla ritenuta (dall'Inps) non sufficiente gravità delle malattie ed al grado di invalidità; ne segue che la controversia quasi sempre verterà sull'accertamento del cosiddetto requisito sanitario.
L'accertamento presuppone ovviamente l'intervento di un medico legale che, incaricato dal Giudice, esaminerà la documentazione medica dell'interessato e lo visiterà, determinando la data della visita e comunicandola alle parti che dovranno essere presenti: l'invalido (eventualmente accompagnato da medico di fiducia), perché il C.T.U. - come detto - verifichi la presenza e la gravità delle malattie; l'Inps, a mezzo di un medico proprio incaricato.
Certamente l'importanza della visita in tale tipo di controversie è fondamentale; ma quid iuris, cioè cosa accade nel giudizio, nel caso che l'interessato non si presenti a detta visita ? Può giungersi all'estinzione del giudizio ?
L'estinzione sarebbe altamente pregiudizievole per l'interessato perché significherebbe non solo aver perso del tempo, ma anche dover ricominciare da capo, cioè dalla domanda all'Inps.
Punizione troppo severa ? Possiamo per fortuna dire di sì, traendo spunto dalle pronunce dei giudici.
Esaminiamo meglio.

II. L'orientamento della giurisprudenza.
Ha affermato la Corte di Appello di Palermo che <<l'estinzione non può essere pronunciata in una ipotesi - mancata presentazione senza giustificato motivo alla visita presso il CTU - non contemplata negli artt. da 306 a 310 cpc tra quelle che legittimano tale peculiare provvedimento, in tali casi, invece, potendosi eventualmente pronunciare il rigetto nel merito della domanda ("nelle controversie previdenziali nelle quali sia disposta nuova consulenza tecnica sullo stato di salute dell'assicurato a seguito di specifico gravame, si configura a carico del medesimo un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione a visita medica, che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico. Pertanto la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita medica, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medico - legali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda" (Cass. 13588/213 e, nel medesimo senso, n. 29906/2011)>>.
Ha soggiunto la Corte che l'assenza in ogni caso non è ingiustificata nel caso che fosse stata richiesta la visita domiciliare e su tale richiesta il Giudice si sia pronunciato successivamente ala data della visita.
Quindi mai estinzione del giudizio; se l'assenza è ingiustificata, serio rischio di mancata prova del requisito sanitario e di rigetto nel merito.