i diritti degli animali
Animali domestici: cose o cos'altro ? Una serie di domande sul ruolo degli animali nel pensiero e nel diritto

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Nel nostro ordinamento giuridico, gli animali domestici, quelli che teniamo nelle nostre abitazioni, sono cose, cioè possono rappresentare beni che formano oggetto di proprietà o di altri diritti reali ?
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oppure sono soggetti di diritti ? Gli animali hanno diritti ?
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La specie umana e le altre specie animali possono essere equiparate, in nome della civiltà e dei principi morali universali (il principio di uguaglianza di tutti gli esseri viventi, il principio di giustizia e del rispetto) sul piano dei diritti e delle tutele, riconoscendo a tutte le forme di vita senziente, anche se diverse da quella umana, valore e dignità etica ?
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E poi, a tutte indistintamente le specie animali non umane vanno riconosciuti diritti oppure si possono/devono fare distinzioni ?
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L'uso di San Francesco di chiamare fratelli gli animali, significa che essi hanno pari dignità ? Oppure vi sono delle gerarchie, trasfuse nelle norme giuridiche, improntate alla superiorità umana ?
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La legge pone una disciplina completa ed esaustiva delle problematiche inerenti gli animali o vi sono vuoti e lacune ?
Per meglio capire come stanno le cose, bisogna partire dalla premessa che, normalmente, le leggi dello Stato riproducono il prevalente sentire sociale. Pertanto, si potrà affermare che gli animali hanno diritti, se si argomenta in ambito giusnaturalistico, seguendo quelle correnti di pensiero che tendono a negare o a ridurre la rilevanza di differenze tra la specie umana e le altre specie animali; nel diritto positivo, bisognerà cercare, tra le varie fonti, se vi sono diritti degli animali in quanto tali oppure se le norme che li prendono in considerazione, introducendo dei doveri a carico degli umani, attuano, alla fine, la tutela dei sentimenti e delle aspettative degli uomini verso gli animali.
Va anche considerato che al dibattito partecipano solo gli appartenenti alla specie umana, mentre - per ciò che è dato sapere - gli appartenenti ad altre specie animali, per quanto beneficiari dell'eventuale riconoscimento di una ipotetica soggettività - possono continuare a fare a meno di disputare tra loro sulla loro condizione giuridica. Ciò appare in linea con l'ulteriore incontestabile considerazione che se, anche fosse possibile riconoscere diritti in capo agli animali e quindi la loro soggettività giuridica, non per questo esisterebbe anche la loro capacità d'agire, visto che le norme giuridiche e l'azione in giudizio sono - salvo errore - prerogativa esclusiva della specie umana.
1. Un po' di storia non guasta.
Come forse qualcuno ricorderà dagli studi del diritto romano, e come in ogni caso riportato nel portale Brocardi, nel diritto romano arcaico si definivano res mancipi i beni che costituivano oggetto di mancipium. Res mancipi erano, quindi, i beni direttamente collegati ai bisogni della familia, come i terreni, gli animali da allevamento e gli schiavi; res nec mancipi erano invece i beni di altro genere, tali da costituire una fonte di ricchezza per la familia. La cessione di res mancipi avveniva mediante atto solenne per aes et libram, mentre la cessione di res nec mancipi avveniva mediante semplice traditio. La distinzione fra beni oggetto di mancipio e beni non oggetto di mancipio fu abolita da Giustiniano.
Quindi, gli animali - più o meno importanti, la differenza rilevando in epoca arcaica sotto il profilo dei modi di trasferimento della proprietà e/o del possesso - erano certamente considerati cose o beni, e formavano oggetto del diritto di proprietà. Ciò ci stupisce o ci ripugna ? Altri tempi, in cui la stessa sorte - di esser considerati cose - toccava persino agli schiavi; ma per gli animali non umani lo stato delle cose non è del tutto mutato.
L'ordinamento giuridico si evolve con una certa lentezza: la natura di cosa sembra esser stata sottoposta a critica solo in epoca relativamente recente e mai del tutto abbandonata. Ed infatti:
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la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, che prevede "che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi", e "in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia" afferma "l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società", è stata stipulata a Strasburgo il 13.11.1987 e ratificata ed eseguita in Italia con Legge 201/2010;
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il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che all'articolo 13 riconosce gli animali come esseri senzienti, è stato in Italia ratificato con la L. 130/2008;
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atti normativi nazionali che abbiano riconosciuto il diritto alla tutela degli animali di affezione, sono della stessa epoca, come la L. 14 agosto 1991, n.281, che all'articolo 1 afferma: «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale»;
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anche la L. 189/2004, a cui si deve l'introduzione nel codice penale, tra gli altri, dei delitti di "animalicidio" e di maltrattamento di animali (artt. 544 bis e ss. c.p.), offre tutela penale al sentimento degli uomini per gli animali;
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il vigente Codice della Strada, che ha posto l'obbligo di fermarsi a soccorrere l'animale ferito in caso di incidente, determinando le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità;
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prima il d. lgs. 116/92 e poi il d. lgs 26/2014 prevedono forme di protezione dell'animale utilizzati ai fini scientifici o educativi;
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era stato anche introdotto il turismo con animali al seguito (art. 30 del d. lgs. 79/2011).
Da oggetto di diritti a soggetto di diritti ? Non del tutto, se è vero che la metamorfosi - meglio tardi che mai - è iniziata, ma oggi la tutela dell'animale in quanto soggetto è tutt'altro che completa. Perché ? Il diritto (oggettivo) è una proiezione, peraltro solitamente ritardata, del comune sentire, ecco il perché !
Che piaccia o no, prevale ancora oggi la visione antropcentrica e specistica della realtà, sì che al centro del pensiero dominante si trova l'uomo che viene considerato superiore alle altre specie animali; l'animale serve all'uomo ed il diritto riflette ciò.
Sempre più ampia è la diffusione del pensiero in senso opposto, sostenendosi che gli animali sono esseri senzienti, capaci di provare piacere e dolore; ma non quanto servirebbe affinché gli esseri viventi vengano considerati tutti sullo stesso livello e titolari degli stessi diritti (affermazione volutamente generica: il diritto all'istruzione credo possa rimanere appannaggio degli umani, quello alla salute ed all'integrità fisica viene riconosciuto, in linea di principio, a tutti).
2. Potrebbe risultare interessante chiedersi come i grandi pensatori del passato guardassero alle specie animali diverse dall'uomo. La questione è oggetto di ampia discussione nel mondo filosofico.
Gli studiosi notano come gran parte delle posizioni attuali della cultura occidentale derivano dalle religioni che si sono originate nella regione medio-orientale ed hanno invaso il mondo, spesso con la violenza, diffondendo ideologie mostruosamente antropocentriche.
Scriveva Tommaso d'Aquino che chi uccide il bove di un altro, non pecca perché uccide un bove, ma perché danneggia un uomo nei suoi averi. Ecco perché questo fatto non è elencato tra i peccati di omicidio, ma tra quelli di furto o di rapina.
Non è stato sempre questo l'atteggiamento dei pensatori: la visione antropocentrica della vita nel mondo occidentale è un fatto abbastanza recente.
Il rispetto degli animali era praticato da autorevoli pensatori del passato: la presa di posizione contro i sacrifici agli dei e una scelta di vita vegetariana, come etica del rispetto della vita, si collega con molte figure del pensiero filosofico greco, quali Pitagora, Empedocle, Platone, Porfirio Eraclito.
Anche in altre tradizioni antiche, come quelle celtiche, sciamaniche, nella cultura egizia, induista e della stessa area del mediterraneo, vi è una visione unitaria delle cose: gli animali sono visti come componenti la famiglia dei viventi e spesso come messaggeri delle divinità; gli alberi della foresta erano spiriti protettivi della comunità. Un tempo i boschi erano santuari, gli alberi simboli viventi e l'uomo nella natura si sentiva ospite e non padrone.
Platone, sensibile al pensiero di Empedocle, attribuisce al mondo animale due dimensioni: una divina e l'altra della sua propria ipseità. Secondo il filosofo, ciascun animale porta l'impronta divina ed, essendo questa luce, bene, perfezione, chi porta l'impronta è somigliante a ciò che l'ha impressa; in ogni caso, tutti i viventi, formati su comando dell'Ordinatore dell'Universo, sono dotati di anima; con l'uccisione degli animali, sono penetrati nel mondo il lusso, la guerra, l'ingiustizia.
La demarcazione tra il regno minerale, vegetale e animale giunge principalmente con Aristotele, che studiò approfonditamente il mondo animale, seguendo anche nella zoologia il suo metodo: indagare i fatti esistenti prima di stabilire le loro cause.
Nel suo pensiero, nel quale la conoscenza disinteressata della verità gioca un ruolo fondamentale, vi è la distinzione tra l'uomo e le altre specie animali, soltanto il primo praticando la contemplazione della verità, attività fine a sé stessa, nella quale consiste propriamente la felicità e che rende l'uomo più simile a Dio.
Dunque Aristotele per primo stabilisce una demarcazione attribuendo al mondo animale un'anima sensitiva e agli umani quella razionale: in generale, vi sono tre tipi di anima: quella vegetativa,quella sensitiva e quella intellettiva. Si tratta di tre tipologie di anime, dotate alcune di poche funzioni, altre di più funzioni. Aristotele distingue i vegetali, gli animali e l'uomo. I primi hanno l'anima vegetativa che non possiede funzioni intellettive, né sensitive cui sono connesse le funzioni del movimento: quindi, la pianta ha solo la funzione vegetativa, si nutre, cresce e si riproduce. Gli animali possiedono altre funzioni, per cui la loro anima è sensitiva che, oltre a quelle vegetative, possiede ulteriori funzioni: l'anima sensitiva consente agli animali di mangiare, crescere e riprodursi e provare sensazioni ed hanno anche il movimento (l'animale sente che c'è il cibo e si muove per prenderlo). L'uomo ha l'anima intellettiva: è un'anima più complessa, che possiede le funzioni vegetative, quelle sensitive ed in più possiede la funzione intellettiva, cioè la capacità di ragionare ed universalizzare. Le anime si distinguono quantitativamente e non qualitativamente. Ciò premesso, per quanto riguarda il tema dell'uguaglianza o della diversità tra specie animali, per Aristotele tutti gli esseri viventi hanno un'anima ma, a differenza dei vegetali, gli animali provano sensazioni; a sua volta, l'uomo si distingue per il pensare: l'uomo è un animale razionale. Ciò denota la superiorità di quest'ultima sul mondo e sulle altre specie viventi, con il corollario antropocentrico e razionalista.
La visione aristotelica del mondo non era rappresentativa di tutto il pensiero greco classico: Plutarco sosteneva che gli animali possiedono non solo sensazione, ma anche l'intelletto, negava l'irrazionalità degli animali, dimostrando le loro capacità di ricordare, agire, prevedere e che sono dotati di ragione, seppur secondo modalità diverse. Egli difendeva con vigore il diritto degli animali a non subire la sopraffazione degli uomini perché non meritano una sofferenza incolpevole. Inoltre, sosteneva la necessità di un atteggiamento di benevolenza disinteressata nei confronti di ogni essere vivente, accomunando così umani e non umani quali beneficiari di una vera filantropia.
Porfirio di Tiro sosteneva la necessità del vegetarianesimo, della giustizia e della pace fra tutti gli esseri viventi. Uomini e animali sono tutti essenze intellettuali ed appartengono allo stesso ordine, i cui soggetti hanno diritto alla stessa giustizia.
Tuttavia, la visione aristotelica si impone nel mondo occidentale, che la eredita influenzando molti filosofi e la stessa dottrina cristiana.
La stessa tradizione biblica era meno antropocentrica, come confermato da alcuni versi della Genesi, che raccontano che ogni erba che produce seme ed ogni albero in cui è frutto, saranno il cibo degli uomini, mentre agli animali do la verde erba dei campi.
Non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora Il Signore Iddio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e le condusse all'uomo per vedere come le avrebbe chiamate.
Le false o inesatte traduzioni dei testi biblici, in merito al problema degli animali, hanno poi distorto il concetto originario.
In età medioevale, Giordano Bruno, filosofo e scrittore italiano, sosteneva esservi una differenza di quantità, non di qualità, tra l'anima dell'uomo, quella dell'animale e quella delle piante.
Leibnitz, filosofo e matematico tedesco affermava che le anime degli animali sono imperiture. L'idea che Dio annienti l'anima dell'animale non ha alcun fondamento né logico né teologico. Pure S. Giovanni Crisostomo parla dell'immortalità dell'anima degli animali.
Pierre Bayle, filosofo francese calvinista, asseriva a sua volta che nemmeno i filosofi della Scolastica potessero produrre le prove che gli animali sono privi di anima o che gli uomini siano di natura diversa da quella degli animali. Aristotele e Cicerone all'età di un anno non avevano pensieri più sublimi di quelli di un cane. Altrimenti l'anima del bambino è diversa di quella di un adulto.
Immanuel Kant dava invece agli animali un ruolo minore: per quel che riguarda gli animali, essendo dei semplici mezzi, privi di coscienza di sé, e l'uomo essendo invece il fine [...] non vi sono verso di essi doveri diretti, ma solo doveri che sono doveri indiretti verso l'umanità. Poiché gli animali posseggono una natura analoga a quella degli uomini, osservando dei doveri verso di essi osserviamo dei doveri verso l'umanità, promuovendo con ciò i doveri che la riguardano.
Secondo Franklin, può supporsi che non volesse dire proprio ciò: Kant, limitando la validità della seconda formulazione dell'imperativo categorico ai soli esseri razionali, ha di fatto confuso gli estensori di tale imperativo categorico (che devono necessariamente essere razionali) con i suoi beneficiari e, pertanto, lo riformula nel modo seguente: «Agisci in modo da trattare sempre gli esseri senzienti, sia te stesso che gli altri, non semplicemente come mezzi, ma anche allo stesso tempo come fini».
Nella storia del pensiero dell'Europa moderna, l'influenza determinante sulla concezione - non sempre lusinghiera - degli animali fu quella di Cartesio, Renè Descartes. Egli concepì una teoria meccanicistica dell'universo, il cui approccio fu esteso alla questione della coscienza animale. Il cogito - come capacità di coscienza, da intendere come facoltà, nella continua ricerca della verità, di dubitare, cosa che dà la certezza di esistere - appartiene, secondo il filosofo e matematico francese, solo agli esseri umani (da lui chiamati res cogente), mentre gli animali sarebbero privi di coscienza e come semplici macchine (res extensa). Solo l'uomo, infatti, ragiona e parla, mentre gli altri animali, come ad esempio i pappagalli, si limitano a riprodurre i suoni uditi, non elaborando razionalmente dei discorsi; ciò non dipende dal fatto che essi non abbiano organi atti alla fonazione, ma piuttosto dalla loro incapacità di elaborare il pensiero. Ecco perché, secondo Cartesio, anche gli umani muti sono superiori agli animali, perché grazie alla ragione creano un diverso linguaggio, quello dei segni, con cui possono comunicare coscientemente, malgrado la loro disabilità. Gli animali, invece, sono privi di ragione e di coscienza e soprattutto non esperiscono alcun dolore, benché sembrino manifestare sofferenza. Reagiscono infatti meccanicamente, come automi, ad una stimolazione materiale, come quando, toccando una molla dell'orologio, le sue lancette si muovono.
Altri studiosi francesi, come l'abate Etienne Bonnot de Condillac, a distanza di circa un secolo ribaltarono la prospettiva cartesiana, riconoscendo agli animali non umani le medesime facoltà umane; addirittura Bonnet si spinse ad attribuire loro un'anima immortale, asserzione allora comprensibilmente rivoluzionaria.
Rousseau sosteneva che gli animali dovevano essere visti come esseri senzienti che necessitano di essere trattati con lo stesso rispetto riservato agli uomini, in quanto entrambi espressione del medesimo ordine naturale; criticava le abitudini dei popoli, osservando che coloro che consumano molta carne sono di norma più feroci e crudeli di coloro che ne fanno poco uso; divenne convinto assertore della dieta vegetariana come pratica di educazione alla vita pacifica ed al rispetto degli animali.
L'illuminista Voltaire si pose in dichiarata contrapposizione alle tesi cartesiane ed all'idea teologica della differenza essenziale e sovrannaturale fra l'essere umano e gli animali e della superiorità di diritto divino da parte dell'uomo nei confronti dell'intera natura; si schierò contro la vivisezione e contro i tormenti inflitti agli animali non umani negli allevamenti.
Anche alcuni pensatori inglesi criticarono l'impostazione cartesiana, come Locke che sostenne che gli animali non umani possiedono sentimenti e che la crudeltà nei loro confronti non è necessaria e risulta anche moralmente deprecabile, non potendosi distinguere, sul piano etico, tra crudeltà sofferta dagli umani e crudeltà sofferta dai non umani.
Si ebbero anche alcune leggi a protezione degli animali: i puritani interpretavano il dominio biblico dell'uomo sugli animali (fondato sul tradizionale assunto della loro presunta inferiorità) non come una signoria della nostra specie sulle altre, ma piuttosto come una responsabile amministrazione delle creature del creato, priva di abusi. Tuttavia, le prime (1654) leggi approvate in epoca puritana contro gli "sport" ritenuti sanguinosi vennero considerate come un'interferenza nei diritti dei singoli e quindi abolite durante la Restaurazione (1660).
L'innovatore giurista inglese Bentham fu il primo a parlare ufficialmente di diritti degli animali, pur non equiparando, sul piano etico, gli umani alle altre creature viventi.
Sempre in Inghilterra, in età vittoriana si accrebbe l'attenzione verso la questione animale e la necessità di approvare delle leggi che ne tutelino i diritti; dopo diversi tentativi falliti, nel 1821 venne approvato il Martin's Act, che vietava e puniva i maltrattamenti e gli abusi nei confronti degli animali.
Nel contesto letterario caratterizzato dal ripudio per la teoria cartesiana e dalla apologia del vegetarismo, spicca il pensiero di Darwin che presentò la teoria dell'evoluzione attraverso la selezione naturale, sovvertendo la visione del rapporto di presunta supremazia dell'uomo sulle altre specie animali: anche gli esseri umani hanno diretta discendenza da altri animali e tutti gli animali possiedono anche una vita sociale, mentale e morale autonoma.
Si aprono in tal modo le porte alla cosiddetta giustizia interspecifica, che riguarda i rapporti tra le diverse specie, opposta alla giustizia infraspecifica, vale a dire quella esclusivamente interna alla specie umana. Ciò accadde in Inghilterra e non altrove presumibilmente perché il pensiero scientifico nel paese si sviluppò in autonomia dalla Chiesa di Roma, a seguito dello scisma anglicano del XVI secolo, evoluzione che vede il successivo affermarsi del deismo e cioè della credenza in un Dio che non si occupa dell'uomo e che quindi, pur essendo il Legislatore nel mondo fisico, non lo è in quello morale. Sottesa è l'idea che l'uomo non sia collocato al vertice della creazione, ma che sia solo una delle articolazioni della creazione stessa. A ben vedere, il passo successivo è proprio la non distinzione tra diritti dell'animale e diritti dell'uomo.
Nell'Italia unificata, non va sottaciuto che Giuseppe Garibaldi il 1º aprile 1871 fondò la "Regia società torinese protettrice degli animali".
Oggi vi è un'impostazione di base tale che si tiene conto del modo di essere di ogni specie animale: esiste addirittura una scienza chiamata etologia, che si occupa di studiare l'espressione comportamentale dell'animale e dell'uomo.
Il suo fondatore, Konrad Lorenz, è perentorio nel dire che nessuna persona seria dovrebbe dubitare che anche gli animali siano consapevoli, essendo pienamente convinto che gli animali hanno una coscienza e che l'uomo non è il solo ad avere una vita interiore soggettiva. E aggiunge che l'uomo è troppo presuntuoso, troppo preso di sé. Naturalmente, il fatto che gli animali abbiano una coscienza solleva dei problemi. Forse l'uomo ha paura di fare altri passi in questa logica: riconoscendo una vita interiore agli animali, sarebbe costretto a inorridire per il modo con cui li tratta.
Lorenz parla anche dell'infallibilità con cui gli animali conoscono subito le intenzioni di chi sta loro di fronte.
In fondo l'etologia va confermando quello che Giordano Bruno aveva intuito con il suo genio filosofico, e cioè che tutti gli esseri viventi sono fenomeni diversi di un'unica sostanza universale. Traggono dalla stessa radice metafisica le loro differenze. L'intelletto, che serve a intuire la relazione delle cose tra di loro, è comune, sia pure proporzionato ai bisogni, a tutti gli esseri viventi. Questo insegnano i grandi pensatori, a incominciare da Schopenhauer.
Questi era un acceso sostenitore dei diritti degli animali ed un moderno oppositore della vivisezione, affermando che le bestie fossero migliori degli uomini. Celebre il suo aforisma: "La pietà per gli animali è talmente legata alla bontà del carattere che si può a colpo sicuro sostenere che un uomo crudele verso gli animali non può essere un uomo buono".
Ai giorni nostri, la disputa è quanto mai vivace, registrando anche posizioni estreme, quale può essere considerata quella di Singer che sostiene l'uguaglianza di diritti tra uomini ed animali, bollando lo specismo come fosse razzismo.
Tuttavia, tale posizione, criticata da Pennetta e Benigni, è talmente spinta da finire per essere agevolmente contestabile e non è poi tanto utile alle ragioni degli animalisti; del resto, per affermare che gli animali hanno diritti non è affatto necessario considerarli uguali agli uomini.
Anzi, quello dell'uguaglianza è un argomento debole; se vuole sostenersi che gli animali hanno i loro diritti, altre devono essere le basi.
Il presente scritto non ambisce ad esprimere una precisa scelta filosofica; qui, nel cercare di individuare il livello di considerazione degli animali non umani nell'ordinamento giuridico, si prende atto che, in sintesi, vi sono sul punto posizioni differenti:
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quella antropocentrica, che dà valore a qualunque cosa solo in funzione umana, ed è ancora la più diffusa nella nostra cultura;
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quella biocentrica assegna valore in sé a tutte le entità viventi;
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quella ecocentrica dà valore a tutte le entità naturali e alle loro relazioni. Gli umani, le loro culture, le relazioni fra di esse, sono entità naturali, e quindi anch'esse degne di valore in sé. L'uomo sta alla Natura come la parte al Tutto, come un tipo di cellule sta all'Organismo psicofisico di cui fa parte. Un gruppo di cellule ha maggior "valore in sé" se lo si vede come parte integrante di un Organismo di quanto ne abbia se considerato isolato.
3. In ambito giuridico legale, le norme vigenti risentono ancora della prevalenza della posizione antropocentrica, tanto che la proprietà reifica l'animale e lo sottrae ai suoi diritti naturali i quali, semplicemente, coincidono con le esigenze etologiche di specie.
Tuttavia, come si diceva sopra, qualcosa si muove.
Nel diritto civile, sono tanti gli spunti che è possibile trarre dalle norme vigenti nel senso della maggior - rispetto al passato, anche recente - tutela degli animali, seppur nella maggior parte dei casi ciò avviene sotto il profilo della protezione del rapporto dell'uomo con gli animali.
Questo è il caso della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 1138 cod. civ., che introduce il divieto di inserire nei regolamenti condominiali il divieto di possedere o detenere animali domestici.
Dubbi interpretativi ed applicativi sono sorti con l'entrata in vigore della norma, avvenuta per effetto della legge di riforma del condominio (L. 220/2012): in ordine all'ambito di applicazione secondo la natura del regolamento (contrattuale od assembleare) ed a seconda se il regolamento preesista o meno alla novella.
Non appare irragionevole preferire l'interpretazione più favorevole alla massima estensione possibile del divieto, considerando che con il nuovo testo dell'art.1138 c.c., il Legislatore si è dimostrato sensibile all'evoluzione della coscienza sociale, riconoscendo l'esistenza di un nuovo diritto, quello - appunto - alla tutela del rapporto uomo-animale, che si estrinseca anche nel diritto alla coabitazione. È inevitabile, allora, che la nuova norma vada ad incidere anche sui regolamenti condominiali vigenti, determinando l'immediata caducazione delle clausole che vietano o limitano la detenzione degli animali domestici.
Tale effetto è stato espressamente disposto dal legislatore che ha introdotto anche la disciplina transitoria con l'art. 155 delle disposizioni di attuazione del codice civile, prevedendo che cessano di avere effetto le disposizioni del regolamento di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'articolo 1138 del codice .
In questo senso, vi sono anche pronunce di Tribunali della Repubblica, quale il Tribunale di Cagliari che con sentenza del 22/07/2016 ha fatto applicazione della citata disposizione transitoria.
Per quanto sia sempre la sensibilità dell'interprete (verso gli esseri animali non umani, in subiecta materia) ad orientare il vero significato da attribuire alla norma nella soluzione dei casi concreti, può dunque ritenersi che il divieto di vietare, attraverso il regolamento condominiale, di tenere animali domestici in abitazioni che facciano parte di condomìni, sia applicabile anche ai regolamenti adottati anteriormente all'entrata in vigore della L. 220/2012.
Bene: posso tenere un animale domestico in casa, anche se non abito in una villa con giardino ma in un appartamento facente parte di un condominio. Quid iuris se decido di partire ? Posso portare con me gli animali domestici ?
La risposta affermativa era stata inserita nel codice del turismo: prevedeva infatti l'art. 30 del d. lgs. 79/2011 che lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito; tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni del codice del turismo, tra cui l'art. 30.
è stato riconosciuto poi il diritto di far accedere animali da compagnia, in particolare i cani, ai luoghi di balneazione, quanto meno nel senso che - come il Tar Latina ha affermato - è illegittimo il provvedimento del comune che introduca un divieto generalizzato; legittima sarebbe invece la regolamentazione che, seppur non in assoluto, garantisca tale facoltà.
Vi sono altre situazioni in cui l'ordinamento tutela il rapporto uomo-animale: il diritto del detenuto, grazie all'interpretazione delle norme dell'ordinamento penitenziario che includa nel concetto di famiglia anche l'animale domestico, e del paziente ricoverato in ospedale, a ricevere la visita del proprio animale.
Vi è poi la possibilità di provvedere con testamento alle necessità del proprio animale: ciò però fatta salva la quota di riserva in favore degli eredi necessari e attraverso l'istituzione dell'esecutore testamentario.
Gli animali di affezione o di compagnia e quelli posseduti a fini terapeutici non sono beni pignorabili, ai sensi dell'art. 514 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate con la L. 221/2015.
Gli animali domestici pongono problematiche giuridico legali allorquando facciano parte di un nucleo familiare e questo, per il verificarsi di una crisi, si disgreghi con la separazione dei suoi membri: ed il cane, il gatto, ecc. ?
Si tratta sicuramente di una questione interessante per il giurista ma anche di difficile soluzione, dato che le norme dell'ordinamento giuridico vigente non disciplinano alcun aspetto della condizione dell'animale nella situazione che si viene a creare.
Il vuoto normativo riguarda soprattutto la procedura e la competenza: a quale giudice occorre rivolgersi ? Forse a quello della separazione ? E quale rito occorre seguire ?
Anche a livello di diritto sostanziale, poi, quale pretesa potranno avanzare le parti in lite ? Forse l'affido, magari condiviso, con suddivisione delle spese di mantenimento ? l'animale conteso merita di essere considerato alla stregua dei figli minori ? Bisogna guardare al suo interesse prevalente ?
Alcune pronunce di merito prendono posizione sul punto, mostrando un discreto grado di apertura verso queste istanze di tutela.
Vale la pena, di qui ai prossimi anni, seguire gli orientamenti della giurisprudenza, essendo oggi possibile leggere talune pronunce di merito, come ad esempio quella del Tribunale di Sciacca che, sembra per la prima volta, in un procedimento non consensuale, ha disposto l'affidamento esclusivo di un animale ad uno dei coniugi separandi e l'affidamento condiviso, con permanenza a settimane alterne e ripartizione delle spese. Il pregio del provvedimento può essere individuato nel rilievo dal giudice dato al sentimento per gli animali, che costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso; quindi, nel prendere atto con gaudio che il giudice ha ravvisato il fondamento del proprio potere - dovere di adottare provvedimenti sulla sorte degli animali domestici della famiglia disgregata al sentimento degli umani per gli animali anche in relazione al benessere dell'animale stesso, si attende che la questione giunga all'attenzione anche della Corte di Cassazione e che questa enunci i suoi principi di diritto sul punto.
Nel frattempo, l'autonomia privata può fare tanto.
Premesso e ribadito che è consentito alle parti di un contratto determinarne liberamente il contenuto ed altresì dare vita ad accordi anche non tipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento (art. 1322 c. c.), è innegabile - anche alla luce dell'orientamento del pensiero corrente e dei dati del diritto positivo - che la regolamentazione della vita dell'animale domestico a seguito di separazione o divorzio dei suoi padroni è più che meritevole.
Gli accordi dei coniugi possono anche essere inseriti nella separazione consensuale o nel divorzio congiunto ed omologati dal Tribunale; si tratta degli accordi cosiddetti non necessari.
Nel caso di disaccordo, però, il giudice nessun provvedimento potrà pronunciare, esulando la materia dalle sue competenze (ecco il vulnus); tuttavia, l'argomento potrà essere associato a quello dell'affidamento dei figli minori, nel senso che il giudice, rilevato l'affetto di questi verso l'animale domestico, ne disporrà la convivenza con i medesimi minori.
Le norme esaminate sopra consentono di considerare gli animali, quanto meno quelli domestici, soggetti di diritto ?
Non necessariamente: ciò che conta, in positivo, è la tutela prevista, in varie forme, dalle norme, in favore degli animali; in realtà, tali forme di tutela sarebbero compatibili anche con l'argomentazione che è il rapporto uomo-animale ad essere, in quei casi, protetto, e non l'animale in quanto tale.
Più diretta sugli animali è la tutela prevista in relazione alla ricerca scientifica: prima il d. lgs. 116/92 e poi il d. lgs 26/2014 prevedono forme di protezione dell'animale utilizzati ai fini scientifici o educativi.
Nel versante penale, si è detto dell'introduzione dei delitti di cui agli artt. 544 bis e 544 ter del codice penale: avvenuta con la L. 189/2004, considera penalmente rilevanti e sanziona alcune condotte umane contro gli animali, quali l'uccisione ed il procurare lesioni agli animali. Tali delitti si aggiungono al delitto ex art. 638 codice penale (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) ed al reato contravvenzionale di cui all'art. 727 (Maltrattamento di animali) ed ai coevi 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati) e 544 quinquies (Divieto di combattimenti tra animali).
Per entrambe le condotte, elementi caratterizzanti del reato sono la crudeltà e la mancanza di necessità; la seconda, configurabile solo a titolo di dolo, si realizza anche quando il reo sottopone l'animale a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, ovvero somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. Le caratteristiche etologiche degli animali entrano, grazie al richiamo dell'art. 544 ter e dell'art. 727, nell'ordinamento giuridico: pertanto, gli animali vanno considerati e trattati, da parte degli uomini, per quello che sono e non possono essere chiamati a svolgere attività non coerenti con il loro modo di essere.
La rilevanza penale dell'uccisione e delle altre condotte in danno degli animali sembra disancorata dallo specifico interesse degli uomini verso gli animali vittime, come può desumersi dalla procedibilità d'ufficio o dalla irrilevanza della mancanza del padrone, sì che anche l'uccisione di un randagio configurerebbe il reato; il reato è configurabile anche quando a commetterlo sia lo stesso proprietario.
Sotto tale punto di vista, anche se può sembrare azzardato parlare di soggettività degli animali, è un dato inconfutabile che la tutela penale degli animali non è ancorata all'appartenenza della vittima ad un essere umano e che al centro della tutela non vi sia il rapporto uomo-animale.
Delle due figure delittuose si è fatto applicazione nel triste caso noto come Green Hill, in cui è stata punita la condotta accertata a carico degli imputati e cioè una serie di anomalie relative alla temperatura dei capannoni dell'allevamento, alle condizioni igieniche dei luoghi, all'inadeguatezza dell'alimentazione, alla mancata somministrazione di farmaci, alla provocata deprivazione sensoriale degli animali, che avevano provocato gravi sofferenze ed a cui erano conseguite anche anomalie comportamentali degli animali.
È dunque diventato illecito lo sfruttamento degli animali, cioè non vi è più specismo in pregiudizio degli animali ? Fine della caccia e della sperimentazione scientifica sugli animali ? Tutt'altro.
I delitti di cui sopra non si configurano, e le stesse condotte umane di cui sopra non saranno punibili, nei casi in cui le condotte stesse vengano poste in essere dagli umani nell'ambito delle attività contemplate nell'art. 19 ter delle disposizioni di attuazione del codice penale; esse sono quelle regolate da leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali; altrettanto vale per le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle regioni.
La sperimentazione scientifica sugli animali è espressamente riconosciuta nell'ordinamento dell'Unione Europea ed in quello italiano, in cui il d. lgs 26/2014 lo limita ai casi in cui, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi.
Si può ritenere che la tradizione culturale giochi un ruolo fondamentale nella determinazione del livello e dell'intensità della protezione delle specie animali. Ciò significa che, nel comune o quanto meno prevalente sentire sociale, alcune condotte ripugnano al punto da richiedersi che siano vietate e che, se commesse ugualmente, vengano punite: i combattimenti tra cani dovevano essere tollerati oppure si voleva che venissero banditi, con pene severe (art. 544 quinquies) ? Al tempo stesso, implica che lo statuto delle specie diverse dall'uomo non può essere assoluto ed universale: basti pensare alla diversa considerazione di cui godono i bovini nei vari continenti. Anche nella stessa regione, poi, non sembra che gli animali siano tutti equiparati tra loro: un cane anche solamente abbandonato suscita compassione e sdegno verso l'ignoto autore dell'abbandono; quanti fra noi salverebbero il topo che invade la cucina ? Quanti fra noi, in casi estremi, lascerebbero che un feroce animale minacci o aggredisca il nostro ? Quanti fra noi esiterebbero a combattere i parassiti che, senza il nostro intervento, infesterebbero volentieri il cane o gatto, pur rappresentando tutti - il topo, l'animale feroce e gli stessi parassiti - forme animali ?
Sembra comunque che l'auspicio a che gli appartenenti a specie animali diverse da quella umana ottengano il riconoscimento dei loro diritti, non sia ancora del tutto realizzato nel diritto vivente; e che il cammino occorrente sia ancora lungo, specie se si aspira ad eliminare quelle forme di sfruttamento ancora oggi ampiamente praticate: alimentazione, ricerca scientifica, ad esempio. Ma prima, anche in senso cronologico, delle norme positive, occorre il cambiamento della cultura e delle tradizioni: solo quando pratiche quali l'alimentazione, la ricerca scientifica, ecc., non saranno più accettate se implicano il sacrificio di specie animali, le norme ne terranno conto.

